COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°147 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AS.D. CHIESANUOVA CALCIO avverso sanzioni merito gara Chiesanuova – Trodica, del 19.4.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 140 del 24.4. 2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°147 del 08/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO AS.D. CHIESANUOVA CALCIO avverso sanzioni merito gara Chiesanuova – Trodica, del 19.4.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” - Com. Uff. n. 140 del 24.4. 2008.
Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Mengani Giuseppe, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento minaccioso ed intimidatorio reiteratamente tenuto nei confronti del Commissario di campo.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Chiesanuova Calcio, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare vivacemente nei confronti del Commissario di campo, senza tuttavia mai trascendere in volgarità né tantomeno in comportamenti minacciosi ed intimidatori.
A sostegno della propria versione dei fatti, la Reclamante formulava istanza di prova testimoniale.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltata la Reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante;
• ritenuto che la condotta del Mengani si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, priva tuttavia di contenuti di concrete minacce;
• ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.
P.Q.M.
accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Chiesanuova Calcio, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Mengani Simone.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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