COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°147 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AS.D. CHIESANUOVA CALCIO avverso sanzioni merito gara Chiesanuova – Trodica, del 19.4.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 140 del 24.4. 2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°147 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AS.D. CHIESANUOVA CALCIO avverso sanzioni merito gara Chiesanuova – Trodica, del 19.4.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” - Com. Uff. n. 140 del 24.4. 2008. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Bonvecchi Luciano, Presidente della Reclamante, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione fino al 30 settembre 2008 per il comportamento gravemente intimidatorio, offensivo e minaccioso tenuto nei confronti dell’Arbitro, durante ed al termine della gara in esame. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Chiesanuova Calcio, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio Presidente, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare in maniera concitata nei confronti dell’Arbitro, senza tuttavia mai trascendere in volgarità né tantomeno in frasi offensive e minacciose. A sostegno della propria versione dei fatti, la Reclamante formulava istanza di prova testimoniale. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di avere allontanato il Bonvecchi per essere questi, in occasione di una sua decisione tecnica non condivisa, entrato abusivamente sul terreno di giuoco per circa tre o quattro metri, con fare minaccioso ed intimidatorio nei suoi confronti. Al termine dell’incontro, lo stesso Dirigente, pur non autorizzato, entrava nel suo spogliatoio insultandolo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro e la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla Reclamante; • ritenuto che la condotta del Bonvecchi si estrinsecò sostanzialmente in una smodata e reiterata protesta, priva tuttavia di contenuti di concrete minacce; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Chiesanuova Calcio, per l’effetto riducendo al 31 luglio 2008 l’inibizione del sig. Bonvecchi Luciano. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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