COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°147 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AS.D. CHIESANUOVA CALCIO avverso sanzioni merito gara Chiesanuova – Trodica, del 19.4.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 140 del 24.4. 2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°147 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AS.D. CHIESANUOVA CALCIO avverso sanzioni merito gara Chiesanuova – Trodica, del 19.4.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” - Com. Uff. n. 140 del 24.4. 2008. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Marini Martino, tesserato per la Reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2008 per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’Arbitro, al termine della gara in esame. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Chiesanuova Calcio, negando, anche avanti questa Commissione, ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflittagli. A sostegno della propria versione dei fatti, la Reclamante formulava istanza di prova testimoniale. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato il comportamento ascritto al Marini, nell’occasione Dirigente addetto agli ufficiali di gara. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro e la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla Reclamante; • ritenuta provata la responsabilità del Marini in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della sanzione, della quale pertanto deve essere data conferma. P.Q.M. respinge il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Chiesanuova Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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