COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°147 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA TORRE SAN MARCO avverso sanzioni merito gara Valmetauro – Torre San Marco, del 19.4.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 71 del 23.4.2008 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°147 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA TORRE SAN MARCO avverso sanzioni merito gara Valmetauro – Torre San Marco, del 19.4.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C” - Com. Uff. n. 71 del 23.4.2008 della Delegazione Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Salciccia Luca, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2009 per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Torre San Marco, deducendo che la reazione del proprio tesserato fu dovuta alle parole offensive rivoltegli dall’Arbitro in merito alla valutazione del suo intervento di gioco su un avversario. Apprezzamenti peraltro ribaditi poi anche all’Assistente di parte del Torre San Marco. A sostegno della propria versione dei fatti, la Reclamante formulava istanza di prova testimoniale. Alla richiesta audizione, la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, chiedendo la riduzione della sanzione impugnata, ritenuta comunque eccessiva in rapporto a quanto effettivamente accaduto. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere espulso il calciatore Salciccia per avere questi scagliatogli con le mani il pallone contro, da una distanza di circa un metro, colpendolo al volto. Il gesto, certamente volontario ed inequivocabilmente rivolto a lui, gli provocò lieve e momentaneo dolore. Subito dopo lo stesso calciatore cercava di avvicinarsi a lui con fare minaccioso, ma veniva trattenuto ed allontanato dai suoi compagni di squadra. LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro e la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla Reclamante; • ritenuto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, rimanendo comunque l’episodio, seppur deprecabile, circoscritto e grave più per il contenuto della gestualità, che per le irrilevanti conseguenze. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Torre San Marco, per l’effetto riducendo al 30 novembre 2008 la sanzione della squalifica del calciatore Salciccia Luca. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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