COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°147 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.C. P.S.V. NERONE avverso sanzioni merito gara Orciano – P.S.V. Nerone, del 24.4.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 140 del 24.4.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°147 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.C. P.S.V. NERONE avverso sanzioni merito gara Orciano – P.S.V. Nerone, del 24.4.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 140 del 24.4.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’A.C. P.S.V. Nerone la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 per il comportamento offensivo, minaccioso e violento posto in essere da un proprio sostenitore nei confronti dell’Arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.C. P.S.V. Nerone, chiedendo l’annullamento della sanzione impugnata per l’impossibilità dell’Arbitro di affermare con assoluta certezza l’appartenenza alla propria tifoseria del sostenitore autore dei fatti contestati. Sentito a chiarimenti, l’Ufficiale di gara ha confermato i fatti ascritti al sostenitore del P.S.V. Nerone e la sua certa appartenenza, per la divisa indossata, alla medesima Società. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità dell’odierna Reclamante in ordine ai gravi fatti ascritti al proprio sostenitore, alla luce degli atti ufficiali di gara e delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate ai sensi dell’art. 35 del Codice di giustizia sportiva; • rilevato che a norma del 3° comma dell’art. 4 del citato C.g.s. le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, che su quello delle società ospitanti. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. P.S.V. Nerone ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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