COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°160 del 30/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MOCCI ROBERTO avverso sanzioni merito gara Visso – Aurora Treia, del 10.5.2008 – Play-out Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 152 del 14.5.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°160 del 30/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MOCCI ROBERTO avverso sanzioni merito gara Visso – Aurora Treia, del 10.5.2008 – Play-out Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” - Com. Uff. n. 152 del 14.5.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Mocci Roberto, tesserato per l’A.S.D. Visso, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2008, per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, contestando, anche avanti questa Commissione, la veridicità dei fatti come descritti negli atti ufficiali di gara, nonché fornendo una propria versione degli stessi. Ammetteva il Reclamante che, durante la gara in esame, il suo comportamento nei confronti della Terna Arbitrale ed in particolare nei confronti di un Assistente Arbitrale, non fu del tutto esemplare e che al termine dell’incontro, volendosi scusare con il medesimo Assistente, in effetti, preso dal nervosismo, gli strinse la mano in maniera troppo energica, ma null’altro. Sentito a chiarimenti, l’Assistente Arbitrale n. 2 ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Mocci. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Assistente Arbitrale n. 2 ed il Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che dall’esame delle risultanze istruttorie e degli atti ufficiali, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risulta provata la condotta del Mocci in ordine ai fatti contestatigli; • ritenuto pertanto il calciatore Mocci colpevole delle violazioni ascrittegli e la sanzione inflitta dal primo Giudice adeguata e commisurata alla gravità dei fatti come accertati. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore Mocci Roberto ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it