COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°162 del 05/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ATLETICO COLLI A.C.D. avverso decisioni merito gara Atletico Colli – Città di Castel di Lama, del 17.5.2008 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” – Com. Uff. n. 59 del 21.5.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°162 del 05/06/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ATLETICO COLLI A.C.D. avverso decisioni merito gara Atletico Colli – Città di Castel di Lama, del 17.5.2008 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” – Com. Uff. n. 59 del 21.5.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 29 maggio 2008, quindi oltre i sette giorni successivi al 21 maggio 2008, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’Atletico Colli A.C.D. per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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