COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°162 del 05/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VIS CIVITANOVA avverso sanzioni merito gara Le Grazie Juvenilia – Vis Civitanova, del 17.5.2008 – Play-out Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 156 del 21.5.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°162 del 05/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VIS CIVITANOVA avverso sanzioni merito gara Le Grazie Juvenilia – Vis Civitanova, del 17.5.2008 – Play-out Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 156 del 21.5.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Biancucci Paolo, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della Vis Civitanova, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2012, per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’Arbitro. Il medesimo Giudicante infliggeva al calciatore Boccanera Matteo, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2012, per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’Arbitro. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Vis Civitanova, invocando per i propri tesserati, anche avanti questa Commissione, una riduzione delle sanzioni loro inflitte, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame e nel rispetto del principio di afflittività. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai tesserati sanzionati. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro e la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che dall’esame degli atti ufficiali, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risultano provate le condotte ascritte al dirigente Biancucci ed al calciatore Boccanera in ordine ai fatti loro contestati; • ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere comportamenti offensivi, minacciosi o addirittura violenti; in particolare, colpire l’Arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo; • ritenuto tuttavia che si debba addivenire alla richiesta riduzione delle sanzioni impugnate, sia pur a fronte del permanere delle responsabilità dei tesserati per come accertate, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Vis Civitanova, per l’effetto riducendo al 31 maggio 2010 la sanzione della squalifica del calciatore Boccanera Matteo ed al 31 dicembre 2010 la sanzione dell’inibizione del dirigente Biancucci Paolo. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it