COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°167 del 19/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VILLA MUSONE CALCIO avverso esito gara Urbinelli River– Villa Musone Calcio, del 15.6.2008 – Triangolare finale per la promozione in Prima Categoria del Campionato Regionale di Seconda Categoria.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°167 del 19/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VILLA MUSONE CALCIO avverso esito gara Urbinelli River– Villa Musone Calcio, del 15.6.2008 - Triangolare finale per la promozione in Prima Categoria del Campionato Regionale di Seconda Categoria. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 7 a 6 (d.t.r.), la società Villa Musone Calcio ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Barbieri Ivan in posizione irregolare perchè squalificato per una gara con provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, pubblicato sul Com. Uff. n. 165 del 12 giugno 2008. La medesima Reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultato che il calciatore Barbieri Ivan: - è stato ammonito nella gara di andata play-off, Villa S. Martino – Urbinelli River, dell’11 maggio 2008; - è stato ammonito nella gara di ritorno play-off, Urbinelli River – Villa S. Martino, del 18 maggio 2008; - è stato trascritto, dal competente Giudice Sportivo, tra i calciatori squalificati per una gara per recidività in ammonizione, sul Com. Uff. n. 156 del 21 maggio 2008; - non ha preso parte alla successiva gara play-off, Urbinelli River – Avis Montecalvo, del 25 maggio 2008; - è stato ammonito nella gara Isola di Fano – Urbinelli River, dell’8 giugno 2008; - è stato squalificato per una gara per recidività in ammonizione, “III ammonizione”, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 165 del 12 giugno 2008; • rilevato che a norma dell’art. 19, 13° comma, del Codice di giustizia sportiva, per le sole gare di play-off e play-out della L.N.D., la seconda ammonizione determina l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari; • ritenuto che il provvedimento di trascrizione, a cura del Giudice Sportivo, nel relativo Comunicato Ufficiale, del calciatore automaticamente squalificato, fuori dall’ipotesi dell’aggravamento della sanzione, non ha valore di atto costitutivo della squalifica – che è automatica e, quindi, operante prima ancora di detta trascrizione – ma di atto meramente dichiarativo e che quindi, nel caso che ci occupa, versando, come s’è detto, in ipotesi di automatismo delle squalifiche, entrambe le trascrizioni del Giudice Sportivo - quella sul Com. Uff. n. 156, recidività in ammonizione, e quella sul Com. Uf. n. 165, recidività in III ammonizione – hanno valore meramente dichiarativo, peraltro, la seconda, affetta da evidente errore tanto da renderla abnorme e, quindi, tamquam non esset, non essendo possibile comminare al calciatore la terza ammonizione nelle gare play-off, laddove alla seconda è prevista l’automatica squalifica per una gara; • rilevato che il calciatore Barbieri Ivan, ammonito nella gara di andata ed in quella di ritorno con il Villa S. Martino, ha scontato, in base alla richiamata normativa Federale, la conseguente ed automatica squalifica per una gara, come confermata dal competente Giudice Sportivo Territoriale, sul citato Com. Uff. n. 156, non prendendo parte al successivo incontro: Urbinelli River – Avis Montecalvo, del 25 maggio 2008 e che la terza ammonizione, comminatagli nella gara dell’8 giugno, in realtà, per le ragioni anzidette, doveva intendersi di nuovo prima ammonizione, non produttiva di squalifica; • ritenuto che, comunque, in caso di errore contenuto nel comunicato, l’ossequio formale alla lettera dei comunicati non deve portare all’effetto deviante di obliterare la realtà dei fatti (C.A.F. Com. Uff. n. 14/C - 9.1.87); • ritenuto pertanto che il calciatore in questione ha preso parte alla gara in esame, per quanto attiene alla sua squalifica, in posizione regolare, avendola, come detto, già scontata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Villa Musone Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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