COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°167 del 19/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. COLLE 2006 avverso sanzioni merito gara Colle 2006 – Argignano, del 24.5.2008 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 54 del 28.5.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°167 del 19/06/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. COLLE 2006 avverso sanzioni merito gara Colle 2006 – Argignano, del 24.5.2008 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 54 del 28.5.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Lo stesso gravame, peraltro sottoscritto dal presidente Mancini Giancarlo, inibito fino 15 settembre 2008 e quindi non legittimato, risulta infatti inviato il 6 giugno 2008, quindi oltre i sette giorni successivi al 28 maggio 2008, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Colle 2006 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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