COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°171 del 27/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PIERANTOZZI CLAUDIO E DELL’A.S.D. PAGLIARE CALCIO.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°171 del 27/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PIERANTOZZI CLAUDIO E DELL’A.S.D. PAGLIARE CALCIO. Con provvedimento del 13 marzo 2008 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • Pierantozzi Claudio, allenatore tesserato per l’A.S.D. Pagliare Calcio, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 27, comma 2, (oggi art. 30) dello Statuto della F.I.G.C., per avere querelato, senza aver chiesto la prescritta autorizzazione al Consiglio Federale della F.I.G.C., il sig. Tarli Rossano, tesserato quale allenatore dell’A.S.D. Villa Pigna, per lesioni asseritamene causategli da quest’ultimo al termine della gara Villa Pigna – Pagliare, giocata il 26 gennaio 2007 in Ascoli Piceno; • l’A.S.D. Pagliare Calcio, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Cgs vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 2, del Cgs, a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti ascrivibili al proprio tesserato. Con nota del 5 giugno 2008 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 25 giugno 2008, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Nei termini di rito, l’A.S.D. Pagliare Calcio ed il tecnico Pierantozzi presentavano ciascuno una memoria difensiva, chiedendo l’archiviazione del procedimento. Deducevano entrambi l’estraneità dell’accaduto dal contesto dell’incontro Villa Pigna – Pagliare, terminato circa un’ora prima del fatto. Il Pierantozzi, in particolare, asseriva di essere stato aggredito come cittadino da altri e costretto, ad evitare decadenza dei termini per l’esercizio dell’azione penale, a proporre querela, disposto, comunque ed in ogni caso, a rimettere: ciò per riportare il clima in possibile, piena atmosfera di serenità e di rispetto soprattutto nei confronti degli Organi Federali. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., il Pierantozzi Claudio, assistito dal legale di fiducia, che rappresentava anche l’A.S.D. Pagliare Calcio con delega depositata in udienza. All’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanze di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, premesso • che, con atto del 13 marzo 2008, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione: 1) Pierantozzi Claudio, allenatore tesserato per l’A.S.D. Pagliare Calcio; 2) l’A.S.D. Pagliare Calcio, per rispondere: - Pierantozzi Claudio, allenatore tesserato per l’A.S.D. Pagliare Calcio, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 27, comma 2, (oggi art. 30) dello Statuto della F.I.G.C., per avere querelato, senza aver chiesto la prescritta autorizzazione al Consiglio Federale della F.I.G.C., il sig. Tarli Rossano, tesserato quale allenatore dell’A.S.D. Villa Pigna, per lesioni asseritamene causategli da quest’ultimo al termine della gara Villa Pigna – Pagliare, giocata il 26 gennaio 2007 in Ascoli Piceno; - l’A.S.D. Pagliare Calcio, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Cgs vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 2, del Cgs, a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti ascrivibili al proprio tesserato. • che, all’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs; • che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; - che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - Pierantozzi Claudio: sanzione base mesi sei di squalifica, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi due; - A.S.D. Pagliare Calcio: sanzione base ammenda di € 1.500,00 e tre punti di penalizzazione, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2008/2009, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 500,00 ed un punto di penalizzazione; dispone l’applicazione delle seguente sanzioni: - Pierantozzi Claudio: mesi due di squalifica; - A.S.D. Pagliare Calcio: € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda e punti uno di penalizzazione, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2008/2009.” Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
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