COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°92 del 30/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S.D. CASTELFIDARDO avverso sanzioni merito gara Marchionni – Castelfidardo, del 20.1.2008 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 87 del 23.1.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°92 del 30/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO G.S.D. CASTELFIDARDO avverso sanzioni merito gara Marchionni – Castelfidardo, del 20.1.2008 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” - Com. Uff. n. 87 del 23.1.2008.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Tenenti Lorenzo, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per condotta violenta nei confronti di un avversario.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società G.S.D. Castelfidardo, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato ad urtare inavvertitamente il volto dell’avversario che cercava di divincolarsi dalla sua marcatura, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al calciatore.
Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha precisato che il Tenenti, nell’occasione, colpì con una manata al viso un avversario, nel contesto di un normale contrasto di gioco, per la conquista della migliore posizione allorché il pallone stava per essere calciato dal calcio d’angolo. Il Tenenti si frapponeva tra la propria porta e l’avversario, ma aggiungeva, al “normale” comportamento, la manata che ne determinava l’espulsione.
Motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il presente gravame possa essere accolto.
Come più volte questa Commissione ha avuto modo di statuire, secondo la normativa federale vigente, per la sussistenza di un atto violento sanzionabile nel minimo con tre giornate di squalifica, si richiede l’oggettiva idoneità della condotta a cagionare danno fisico all’avversario e l’intenzionale aggressività di tale gesto sul piano dell’elemento psicologico.
Con riferimento al caso di specie, nella condotta ascritta al Tenenti non appaiono sussistenti detti requisiti.
La Commissione pertanto reputa commisurata alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per due gare effettive.
P.Q.M.
la Commissione accoglie il gravame come sopra proposto dalla società G.S.D. Castelfidardo, per l’effetto riducendo a due giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Tenenti Lorenzo.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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