COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°92 del 30/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. EAGLES PAGLIARE avverso sanzioni merito gara Eagles Pagliare – La Vela Rossoblu, dell’11.1.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “I” – Com. Uff. n. 35 del 16.1.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°92 del 30/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. EAGLES PAGLIARE avverso sanzioni merito gara Eagles Pagliare – La Vela Rossoblu, dell’11.1.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “I” - Com. Uff. n. 35 del 16.1.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Primiterra Walter, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti di un avversario e dell’Arbitro, dopo la notifica del provvedimento di espulsione ed al termine della gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Eagles Pagliare, chiedendo, anche avanti questa Commissione, rilevatane l’eccessività, la riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di avere espulso il Primiterra per avere questi spinto con forza al petto l’avversario che, stazionando davanti al pallone, non gli permetteva di riprendere il gioco. Alla notifica del provvedimento, lo stesso calciatore protestava insultandolo, reiterando in tale comportamento anche a fine gara. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro e la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Primiterra nei confronti dell’Arbitro si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, priva di altri contenuti; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Eagles Pagliare, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la sanzione della squalifica comminata al calciatore Primiterra Walter. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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