COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. S. COSTANZO avverso sanzioni merito gara San Costanzo – Acqualagna, del 29.11.2008 – Campionato Provinciale Juniores, girone “A” – Com. Uff. n. 33 del 3.12.2008 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. S. COSTANZO avverso sanzioni merito gara San Costanzo – Acqualagna, del 29.11.2008 – Campionato Provinciale Juniores, girone “A” - Com. Uff. n. 33 del 3.12.2008 della Delegazione Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva ai calciatori Mencarelli Alessio e Carboni Davide la sanzione della squalifica rispettivamente fino al 30 giugno 2009 e 30 giugno 2010, per avere entrambi al termine della gara emarginata, rivolto frasi offensive all’arbitro ed attinto lo stesso con uno sputo: il primo lo colpiva al viso, il secondo al braccio. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’U.S. S. Costanzo, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in alternativa, una riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della reclamante, i tesserati sanzionati si sarebbero limitati a protestare ed offendere il direttore di gara, senza null’altro. Gli sputi all’arbitro sarebbero da ascrivere ad alcuni propri sostenitori posizionati sulle tribune e sovrastanti rispetto al terreno di gioco. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai tesserati sanzionati. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che il gesto dello sputare ha, sul piano dei valori morali ed umani, una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo a volte ben più grave dell’atto di violenza, al quale peraltro è assimilabile per la latente violenza fisica che sottintende; • ritenuti i calciatori Mencarelli Alessio e Carboni Davide colpevoli delle violazioni loro ascritte e la sanzione inflitta al primo congrua ed adeguata, tenuto conto altresì della qualità di capitano della squadra nell’occasione dallo stesso rivestita, mentre quella comminata al Carboni appare eccessiva in riferimento ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. la Commissione, sul gravame come sopra proposto dall’U.S. S. Costanzo, così decide: • lo accoglie per la parte inerente la sanzione della squalifica comminata al calciatore Carboni Davide, per l’effetto riducendola al 31 dicembre 2009; • lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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