COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA FOLGORE avverso sanzioni merito gara Oasi Santa Maria – Folgore Falerone, del 14.12.2008 – Campionato Provinciale Allievi, girone “A” – Com. Uff. n. 25 del 17.12.2008 della Delegazione Distrettuale di San Benedetto del Tronto.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA FOLGORE avverso sanzioni merito gara Oasi Santa Maria – Folgore Falerone, del 14.12.2008 – Campionato Provinciale Allievi, girone “A” - Com. Uff. n. 25 del 17.12.2008 della Delegazione Distrettuale di San Benedetto del Tronto. Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di San Benedetto del Tronto, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al tecnico Procaccini Sergio, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 gennaio 2009, per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’arbitro durante ed al termine dell’incontro in esame. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Folgore, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, rapportandola all’effettiva gravità dei fatti dallo stesso posti in essere. A dire della reclamante il Procaccini entrò in campo al solo scopo di calmare i propri giocatori e per controllare che nulla succedesse loro a fronte dell’ingresso in campo di un sostenitore locale. A fine gara chiedeva pacatamente spiegazioni all’arbitro, senza in nessun modo minacciarlo. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara, confermando il comportamento ascritto al Proccacini, ne ha tuttavia escluso qualsivoglia contenuto o intento offensivo o minaccioso. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Procaccini si estrinsecò in una protesta, con indebito ingresso sul terreno di gioco, priva di contenuti offensivi e di concrete minacce nei confronti dell’arbitro, tale non potendosi considerare la generica frase del tesserato di fare ricorso, riportata dall’ufficiale di gara; • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Folgore, per l’effetto riducendo la sanzione della squalifica dell’allenatore Procaccini Sergio al 15 gennaio 2009. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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