COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PIANDIROSE avverso sanzioni merito gara Piandirose – Olympia Cuccurano, del 13.12.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 91 del 17.12.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 104 del 14/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. PIANDIROSE avverso sanzioni merito gara Piandirose – Olympia Cuccurano, del 13.12.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 91 del 17.12.2008.
Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica fino al 14 gennaio 2009 del proprio allenatore Omiccioli Davide e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Piandirose ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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