COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. POMPEI ALFREDO avverso sanzione merito gara Fiuminata – Mancini Ruggero, del 14.12.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 91 del 17.12.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 104 del 14/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL SIG. POMPEI ALFREDO avverso sanzione merito gara Fiuminata – Mancini Ruggero, del 14.12.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 91 del 17.12.2008.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 27 dicembre 2008, quindi oltre i sette giorni successivi al 17 dicembre 2008, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto in proprio dal sig. Pompei Alfredo per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola, come richiesto dal suo Presidente, sul conto della Polisportiva Fiuminata.
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