COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. TAVERNELLE avverso sanzioni merito gara Tavernelle – PSV Nerone, del 21.12.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 95 del 30.12.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. TAVERNELLE avverso sanzioni merito gara Tavernelle – PSV Nerone, del 21.12.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 95 del 30.12.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Pierleoni Samuele, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Tavernelle, dolendosi dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente affittiva in raffronto all’entità dell’accaduto, con riferimento alle circostanze del caso, e, conseguentemente, chiedendone una congrua riduzione. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Pierleoni, a fine gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, prese l’allenatore della squadra avversaria per il giubbotto e lo spinse facendolo finire contro una porta, senza provocargli alcuna conseguenza fisica. Da questo fatto nasceva un diverbio tra i giocatori delle due squadre, peraltro senza alcun contato fisico, subito sedato dai rispettivi capitani. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto alla luce del reale comportamento posto in essere dal tesserato sanzionato. L’arbitro, invero, nei chiarimenti forniti avanti questo Collegio, ha parzialmente ridimensionato i fatti verificatisi al termine della suddetta gara. Accertata in tal modo l’effettiva portata della condotta del calciatore Pierleoni, pur sempre riprovevole, ma di certo non eccessivamente grave, la Commissione ritiene congruo ridurre la squalifica. P.Q.M. la Commissione accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S.D. Tavernelle, per l’effetto riducendo a due giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Pierleoni Samuele. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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