COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SAN MARONE avverso decisioni merito gara San Marone – Muccia, del 29.11.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 23 del 10.12.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SAN MARONE avverso decisioni merito gara San Marone – Muccia, del 29.11.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 23 del 10.12.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il reclamo, nella parte inerente l’esito gara, è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo. Il reclamo, relativamente alla squalifica per due gare effettive comminata al calciatore Boldrini Andrea, è inammissibile in quanto sanzione inferiore al minimo e, pertanto, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. San Marone ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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