COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MARINA avverso sanzioni merito gara Marina – Cameratese, del 6.1.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 101 del 9.1.2009.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 109 del 22/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. MARINA avverso sanzioni merito gara Marina – Cameratese, del 6.1.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “C” - Com. Uff. n. 101 del 9.1.2009.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al tecnico Moschini Marco, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 1° aprile 2009 per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti di un giocatore della squadra avversaria.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Marina, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo, pertanto, la “modifica” del procedimento impugnato.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di avere allontanato il tecnico Moschini per avere questi colpito con un pugno al petto un giocatore della squadra avversaria, senza tuttavia procurargli alcuna conseguenza fisica.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’Arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto il Moschini responsabile della violazione ascrittagli, la cui sanzione, tuttavia, deve essere ridotta in virtù della particolare tenuità del fatto e dei criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio.
P.Q.M.
accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Marina, per l’effetto riducendo al 30 gennaio 2009 la sanzione della squalifica dell’allenatore Moschini Marco.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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