COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VIGOR SANT’ELPIDIO CALCIO avverso sanzioni merito gara Palmense – Vigor Sant’Elpidio Calcio, del 6.1.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 101 del 9.1.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VIGOR SANT’ELPIDIO CALCIO avverso sanzioni merito gara Palmense – Vigor Sant’Elpidio Calcio, del 6.1.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 101 del 9.1.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Rotili Roberto, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro, alla notifica del provvedimento di espulsione. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Vigor Sant’Elpidio Calcio, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’ufficiale di gara, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Rotili. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di avere espulso il calciatore Rotili per proteste ed offese nei suoi confronti. Lo stesso tesserato, prima di allontanarsi dal terreno di gioco, gli dava una manata sul braccio, senza procurargli dolore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che il comportamento del Rotili vada ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto; • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Vigor Sant’Elpidio Calcio, per l’effetto riducendo la sanzione della squalifica del calciatore Rotili Roberto a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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