COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.D. POLISPORTIVA JUNIOR MATELICA avverso sanzioni merito gara Sassoferrato – Polisportiva Junior Matelica, del 23.12.2008 – Campionato Provinciale Allievi, girone “A” – Com. Uff. n. 30 del 7.1.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.D. POLISPORTIVA JUNIOR MATELICA avverso sanzioni merito gara Sassoferrato – Polisportiva Junior Matelica, del 23.12.2008 – Campionato Provinciale Allievi, girone “A” - Com. Uff. n. 30 del 7.1.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Colonnelli Giacomo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per aver colpito un avversario a gioco fermo reagendo ad un colpo al volto da questi infertogli.” Il medesimo Giudicante comminava alla Società la sanzione dell’ammenda di € 100,00 per i fatti posti in essere dai propri tesserati nel corso della gara in esame, concorrendo alla sua sospensione definitiva da parte dell’arbitro. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.D. Polisportiva Junior Matelica, non disconoscendo i fatti, ma lamentando l’eccessività delle sanzioni impugnate e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il gravame possa essere accolto solo in parte. Con la sanzione pecuniaria a carico della Società è stato sanzionato il comportamento dei tesserati del Matelica che si cimentarono in reciproci atti di violenza con gli avversari. Al riguardo, la Commissione ritiene di doversi allineare alle valutazioni del primo Giudice, riducendo tuttavia l’entità della sanzione pecuniaria in considerazione della categoria di appartenenza della Società. Quanto alla squalifica del calciatore Colonnelli, il Giudice Sportivo ha sanzionato il fatto ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. b) del Codice di giustizia sportiva applicando il minimo edittale e quindi la pena inflitta non può essere ridotta. P.Q.M. la Commissione, sul gravame come innanzi proposto dall’A.D. Polisportiva Junior Matelica, così decide: - lo accoglie nella parte inerente la sanzione dell’ammenda, per l’effetto riducendola ad € 50,00 (cinquanta/00); - lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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