COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 30/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA CASTELBELLINO avverso sanzioni merito gara Sampaolese – Castelbellino, del 6.1.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 101 del 9.1.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 30/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA CASTELBELLINO avverso sanzioni merito gara Sampaolese – Castelbellino, del 6.1.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 101 del 9.1.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Lazzaro Antonio, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2010 per il comportamento violento ed irriguardoso dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Castelbellino, chiedendo una significativa riduzione della pesante sanzione comminata al proprio tesserato. A dire della reclamante, il Lazzaro avrebbe accidentalmente urtato l’arbitro perché spintonato dai giocatori della squadra avversaria e per il terreno scivoloso, senza peraltro provocargli alcuna conseguenza fisica. Le deplorevoli espressioni verbali dallo stesso calciatore proferite nei confronti dell’arbitro al momento dell’espulsione, sarebbero un’umana reazione ad un provvedimento ritenuto palesemente ingiusto. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che, nell’occasione, il calciatore Lazzaro gli si avvicinò e lo colpì al gluteo, con gesto certamente intenzionale, probabilmente con un pugno. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In punto di fatto risulta provata la responsabilità del Lazzaro in ordine alle violazioni ascrittegli per avere lo stesso dapprima colpito volontariamente al gluteo il direttore di gara e poi per averlo insultato. Colpire il direttore di gara costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo. Le comprovate circostanze del fatto inducono tuttavia a ridimensionare la gravità dell’episodio contestato, derivandone una valutazione di minor rigore e consentendo una riduzione della sanzione inflitta, tenuto conto dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Castelbellino, per l’effetto riducendo al 31 dicembre 2009 la sanzione della squalifica del calciatore Lazzaro Antonio. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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