COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 30/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA GROTTESE A.S.D. avverso sanzioni merito gara Grottese – Montegiorgio, del 3.1.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 101 del 9.1.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 30/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA GROTTESE A.S.D. avverso sanzioni merito gara Grottese – Montegiorgio, del 3.1.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 101 del 9.1.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava la sanzione dell’ammenda di € 300,00 alla Polisportiva Grottese A.S.D. per il comportamento dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale durante ed al termine della gara emarginata. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Grottese A.S.D. negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori e chiedendo, pertanto, una riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere accolto. Risulta accertata la condotta contestata ai sostenitori dell’odierna reclamante, relativamente agli insulti rivolti alla terna arbitrale, durante ed al termine dell’incontro in esame, ed il lancio di un’asticella e di sputi, senza colpire, all’indirizzo di un assistente arbitrale. La Commissione, alla luce di quanto sopra, ritiene che la sanzione, rapportata alle risultanze in atti, si appalesa congrua ed adeguata e della stessa deve essere pertanto data conferma. P.Q.M. la Commissione, respinge il gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Grottese A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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