COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 30/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. AMATORI CORRIDONIA avverso sanzioni merito gara Amatori Corridonia – Serralta, del 6.1.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 101 del 9.1.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 30/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. AMATORI CORRIDONIA avverso sanzioni merito gara Amatori Corridonia – Serralta, del 6.1.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 101 del 9.1.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Maurizi Bettino, asseritamene tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 aprile 2010 per il comportamento irriguardoso e violento dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Amatori Corridonia, chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione della sanzione impugnata, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. Ammetteva la reclamante che il Maurizi per protestare nei confronti dell’arbitro, entrò sul terreno di gioco, cercando di fargli notare l’errore commesso circa una sua decisione tecnica, in modo un po’ animato e, gesticolando, forse facendogli cadere a terra il taccuino dalle mani, senza tuttavia alcun contatto fisico intenzionale. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che, nell’occasione, il Maurizi, suo assistente di parte, entrò abusivamente sul terreno di gioco per protestare nei suoi confronti, dandogli per tre volte colpi sulla mano e provocandogli sempre la caduta a terra del taccuino. Lo stesso poi lo insultava e minacciava con la bandierina in pugno. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che dall’esame degli atti ufficiali e delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate, risulta provata la responsabilità del Maurizi in ordine ai fatti ascrittigli; • ritenuta l’infondatezza della tesi difensiva della non intenzionalità del comportamento posto in essere nei confronti del direttore di gara dal tesserato sanzionato, la cui condotta pertanto deve essere valutata come grave e deplorevole, ancorchè circoscritta; • ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione, sia pur a fronte del permanere della responsabilità del Maurizi per come accertata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Amatori Corridonia, per l’effetto riducendo al 31 ottobre 2009 la sanzione della squalifica del sig. Maurizi Bettino. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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