COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 30/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. OLIMPIA PSG avverso sanzioni merito gara San Marco – Olimpia PSG, del 10.1.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 104 del 14.1.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 30/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. OLIMPIA PSG avverso sanzioni merito gara San Marco – Olimpia PSG, del 10.1.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 104 del 14.1.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Lelli Marco, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro nella gara emarginata. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Olimpia PSG chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’arbitro, in modo ironico e dandogli anche una leggera spinta, senza null’altro. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di avere espulso il Lelli per proteste ed insulti nei suoi confronti e per averlo spinto al petto facendogli fare un passo indietro, afferrandolo anche per la maglietta, che però, alla sua intimazione, subito lasciava. Usciva poi dal terreno di gioco proferendo all’indirizzo dell’arbitro una frase volgarmente offensiva. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del calciatore Lelli in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma; • visto l’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Olimpia PSG ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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