COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 30/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PELAGAGGE MARCO, GIORGI GIORGIO E DELL’A.S.D. CINGOLANA CALCIO 1963.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 30/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PELAGAGGE MARCO, GIORGI GIORGIO E DELL’A.S.D. CINGOLANA CALCIO 1963. Con provvedimento del 18 novembre 2008 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • Giorgi Giorgio, all’epoca dei fatti Co-Presidente dell’ASD Cingolana Calcio 1963, e Pelagagge Marco, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. Cingolana Calcio 1963: a) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, e 5, commi 1 e 6 lett. d), del Codice di giustizia sportiva per avere, mediante le dichiarazioni riportate nel reclamo 6 giugno 2008, proposto avanti la Corte di Giustizia Federale, nonché nell’esposto del 3 giugno 2008, inoltrato alla Lega Nazionale Dilettanti, all’AIA-Can D, alla Procura Federale ed al Comitato Regionale Marche, espresso giudizi e rilievi lesivi della reputazione personale del direttore di gara e dell’intera terna arbitrale della gara Cingolana – Aprilia del 31 maggio 2008, attribuendogli fatti determinati; b) della violazione dell’art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva per non essersi presentato innanzi agli Organi della giustizia sportiva sebbene regolarmente convocato; • A.S.D. Cingolana Calcio 1963 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, conseguente agli addebiti ascritti ai propri Presidenti. Con nota del 29 dicembre 2008 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 27 gennaio 2009, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., il signor Pelagagge Marco in proprio e quale legale rappresentante della Società deferita e Giorgi Giorgio. All’inizio del dibattimento, il deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato la seguente ORDINANZA “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, premesso • che, con atto del 18 novembre 2008, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione: 1) Pelagagge Marco; 2) Giorgi Giorgio; 3) A.S.D. Cingolana Calcio 1963, per rispondere: • Pelagagge Marco, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. Cingolana Calcio 1963e Giorgi Giorgio, all’epoca dei fatti Co-Presidente dell’ASD Cingolana Calcio 1963: a) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, e 5, commi 1 e 6 lett. d), del Codice di giustizia sportiva per avere, mediante le dichiarazioni riportate nel reclamo 6 giugno 2008, proposto avanti la Corte di Giustizia Federale, nonché nell’esposto del 3 giugno 2008, inoltrato alla Lega Nazionale Dilettanti, all’AIA-Can D, alla Procura Federale ed al Comitato Regionale Marche, espresso giudizi e rilievi lesivi della reputazione personale del direttore di gara e dell’intera terna arbitrale della gara Cingolana – Aprilia del 31 maggio 2008, attribuendogli fatti determinati; b) della violazione dell’art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva per non essersi presentato innanzi agli Organi della giustizia sportiva sebbene regolarmente convocato; • A.S.D. Cingolana Calcio 1963 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, conseguente agli addebiti ascritti ai propri Presidenti. • che, all’inizio del dibattimento, tutti i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs; • che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; - che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - Pelagagge Marco: sanzione base 2 mesi di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a giorni 40; - Giorgi Giorgio: sanzione base 2 mesi di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a giorni 40; - A.S.D. Cingolana Calcio 1963: sanzione base € 300,00 (trecento/00) diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 200,00 (duecento/00); dispone l’applicazione delle seguente sanzioni: - Pelagagge Marco: giorni 40 di inibizione; - Giorgi Giorgio: giorni 40 di inibizione; - A.S.D. Cingolana Calcio 1963: ammenda di € 200,00 ( duecento/00).” Dopo aver dato lettura della ordinanza, la Commissione ha dichiarato chiuso il procedimento. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti e le comunicazioni di rito di cui all’art. 35, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
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