COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 30/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALUIGI VALERIO, LATESSA ALESSANDRO, RINALDINI GIUSEPPE E DELLA S.S. AUDAX CALCIO PIOBBICO.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 30/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALUIGI VALERIO, LATESSA ALESSANDRO, RINALDINI GIUSEPPE E DELLA S.S. AUDAX CALCIO PIOBBICO. Con provvedimento del 5 novembre 2008 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • Aluigi Valerio: a) della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per aver determinato la partecipazione alla gara Audax Piobbico – Pergolese, valevole per il Campionato “Giovanissimi Provinciali” di un calciatore “sotto falso nome” e “fuori quota”; b) della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per il fatto che, con la compilazione e la sottoscrizione dell’elenco dei giocatori che hanno preso parte alla partita, di cui all’art. 61 delle N.O.I.F., ha certificato la regolarità dei tesserati partecipanti alla gara stessa, nonostante la posizione irregolare del calciatore Latessa Alessandro; • Rinaldini Giuseppe: a) della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per aver consentito la partecipazione alla gara di calciatore “sotto falso nome” e “fuori quota”; b) della violazione dell’art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva per non essersi presentato innanzi agli Organi della giustizia sportiva sebbene regolarmente convocato; • Latessa Alessandro: a) della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per aver disputato la gara in oggetto sotto falsa identità di altro tesserato e “fuori quota”; b) della violazione dell’art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva per non essersi presentato innanzi agli Organi della giustizia sportiva sebbene regolarmente convocato; • A.S.D. Audax Calcio Piobbico a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva in relazione agli addebiti tutti contestati ai suoi tesserati. Con nota del 29 dicembre 2008 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 27 gennaio 2009, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., i deferiti Aluigi Valerio e Rinaldini Giuseppe. All’inizio del dibattimento, i due deferiti presenti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, pervenendo all’accordo come da verbale di udienza. La Commissione, ritenute non sufficientemente afflittive e, quindi, non congrue le sanzioni indicate, deliberava di non accogliere dette istanze, disponendo la prosecuzione del procedimento. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto della documentazione prodotta dal Rinaldini attestante l’avvenuta comunicazione dell’impossibilità di presentarsi innanzi all’Organo della giustizia sportiva che lo aveva convocato, ne chiedeva il proscioglimento quanto alla contestazione di cui al capo b) del deferimento. Per il resto, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha concluso con richiesta di condanna come da verbale di udienza. Invitate a concludere, le parti deferite intervenute in dibattimento, condividendo le richieste della Procura Federale, concludevano come in atti. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e dei deferiti intervenuti in dibattimento; • ritenuta provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti in ordine ai fatti loro specificamente ascritti, salvo per quanto contestato al sig. Rinaldini al capo b) del deferimento, avendo il medesimo prodotto idonea documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione dell’impossibilità di presentarsi all’Organo di giustizia sportiva che lo aveva convocato; • ritenuto di dover differenziare le sanzioni in considerazione delle modalità di svolgimento dei fatti e del diverso contributo dei deferiti; • ritenuto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, a tali declaratorie consegue la responsabilità oggettiva della Società di appartenenza dei deferiti; • considerato che per le sanzioni da applicare alle fattispecie in esame occorre far riferimento alle disposizioni di cui ai commi 6, 8 e 9 dell’art. 10 del citato Cgs. P.Q.M. la Commissione, commina le seguenti sanzioni: - mesi dodici di inibizione al sig. Aluigi Valerio; - mesi sei di squalifica al calciatore Latessa Alessandro; - mesi due di inibizione al sig. Rinaldini Giuseppe; - € 1.000,00 (mille/00) di ammenda con diffida all’A.S.D. Audax Calcio Piobbico. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti e le comunicazioni di rito di cui all’art. 35, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
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