COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 30/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. RUGGERI GIORGIO, ULISSI RODOLFO, MATE’ SIMONE, FATTENOTTE PAOLO E DELL’U.S. FERMANA S.S.D. S.r.l..

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 30/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. RUGGERI GIORGIO, ULISSI RODOLFO, MATE’ SIMONE, FATTENOTTE PAOLO E DELL’U.S. FERMANA S.S.D. S.r.l.. Con provvedimento del 9 ottobre 2008 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • Matè Simone: a) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per aver esercitato, di fatto, le funzioni di allenatore dell’U.S. Fermana S.S.D. S.r.l. in almeno sette gare del campionato regionale Juniores senza il prescritto titolo; b) della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, per non essersi presentato a due convocazioni innanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere udito in merito al presente procedimento; • Ulissi Rodolfo e Fattenotte Paolo della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva per non essersi presentati a due convocazioni innanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere uditi in merito al presente procedimento; • Ruggeri Giorgio della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per aver permesso l’utilizzo del sig. Matè Simone quale allenatore della squadra Juniores dell’U.S. Fermana S.S.D. S.r.l.; • U.S. Fermana S.S.D. S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per quanto ascritto al proprio dirigente ed al proprio Presidente. Con nota del 29 dicembre 2008 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 27 gennaio 2009, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., il sig. Matè Simone, il sig. Chiodini Stefano, quale Presidente dell’U.S. Fermana S.S.D. S.r.l. e quale delegato dei signori Fattenotte Paolo e Ulissi Rodolfo. Assente il sig. Ruggeri Giorgio All’inizio del dibattimento, i deferiti presenti personalmente e per delega hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato la seguente ORDINANZA “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, premesso • che, con atto del 9 ottobre 2008, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione: 1) Ruggeri Giorgio; 2) Ulissi Rodolfo; 3) Matè Simone; 4) Fattenotte Paolo; 5) U.S. Fermana S.S.D. S.r.l., per rispondere: • Matè Simone: c) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per aver esercitato, di fatto, le funzioni di allenatore dell’U.S. Fermana S.S.D. S.r.l. in almeno sette gare del campionato regionale Juniores senza il prescritto titolo; d) della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, per non essersi presentato a due convocazioni innanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere udito in merito al presente procedimento; • Ulissi Rodolfo e Fattenotte Paolo della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva per non essersi presentati a due convocazioni innanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere uditi in merito al presente procedimento; • Ruggeri Giorgio della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per aver permesso l’utilizzo del sig. Matè Simone quale allenatore della squadra Juniores dell’U.S. Fermana S.S.D. S.r.l.; • U.S. Fermana S.S.D. S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per quanto ascritto al proprio dirigente ed al proprio Presidente; • che, all’inizio del dibattimento, i deferiti presenti personalmente e per delega hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs; • che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; - che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - Ulissi Rodolfo: sanzione base 1 mese di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a giorni venti; - Matè Simone: sanzione base 3 mesi di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi due; - Fattenotte Paolo: sanzione base 1 mese di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a giorni venti; - U.S. Fermana S.S.D. S.r.l: sanzione base € 500,00, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs ad € 350,00 (trecentocinquanta/00); dispone l’applicazione delle seguente sanzioni: - Ulissi Rodolfo: giorni venti di inibizione; - Matè Simone: mesi due di inibizione; - Fattenotte Paolo: giorni venti di inibizione; - U.S. Fermana S.S.D. S.r.l.: ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00); dispone altresì procedersi oltre nei confronti del sig. Ruggeri Giorgio.” Dopo la lettura dell’ordinanza, la Commissione ha dichiarato chiuso il procedimento con riferimento ai deferiti sopra indicati che hanno chiesto ed ottenuto l’applicazione della pena ex art. 23 Cgs. E’ intervenuto quindi il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del sig. Ruggeri Giorgio, concludendo come in atti. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.; • ritenuta provata la responsabilità disciplinare contestata al sig. Ruggeri Giorgio, all’epoca dei fatti Presidente dell’U.S. Fermana S.S.D. S.r.l., per aver permesso l’utilizzo del sig. Matè Simone quale allenatore - senza averne il prescritto titolo - della squadra Juniores della medesima Società. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina al sig. Ruggeri Giorgio, all’epoca dei fatti Presidente dell’U.S. Fermana S.S.D. S.r.l., la sanzione dell’inibizione per mesi sei. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti e le comunicazioni di rito di cui all’art. 35, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
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