COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 04/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GAMBINI MAURIZIO ED A.S.D. SCHIETI – AGOSTINI GUIDO ED A.S.D. S. CECILIA – CECCARINI LORENZO E POLISPORTIVA PIEVE DI CAGNA – TOMEI ALBERTO ED U.S. MERCATELLESE – ROSI NATALE ED A.S.D. VISSO – CINTIO MARCELLO ED U.S. MONTE SAN PIETRANGELI – SVAMPA ADRIANO ED A.S.D. FRANCAVILLA – BANCHETTI FABIO E POLISPORTIVA OFFAGNA.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 04/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GAMBINI MAURIZIO ED A.S.D. SCHIETI - AGOSTINI GUIDO ED A.S.D. S. CECILIA – CECCARINI LORENZO E POLISPORTIVA PIEVE DI CAGNA – TOMEI ALBERTO ED U.S. MERCATELLESE – ROSI NATALE ED A.S.D. VISSO – CINTIO MARCELLO ED U.S. MONTE SAN PIETRANGELI – SVAMPA ADRIANO ED A.S.D. FRANCAVILLA – BANCHETTI FABIO E POLISPORTIVA OFFAGNA. Con provvedimento del 16 ottobre 2008 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • GAMBINI MAURIZIO, Presidente dell’A.S.D. SCHIETI; AGOSTINI GUIDO, Presidente dell’A.S.D. S. CECILIA; CECCARINI LORENZO, presidente della POLISPORTIVA PIEVE DI CAGNA; TOMEI ALBERTO, Presidente dell’U.S. MERCATELLESE; ROSI NATALE, Presidente dell’ A.S.D. VISSO; CINTIO MARCELLO, presidente dell’U.S. MONTE SAN PIETRANGELI; SVAMPA ADRIANO, Presidente dell’A.S.D. FRANCAVILLA; BANCHETTI FABIO, Presidente della POLISPORTIVA OFFAGNA: della violazione di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 32, comma 1 e 7, del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 della LND per come richiamate al capitolo A4 – lett. f), e del C.U. n. 1 del 5.7.2007, punto 3C, lett. h) del C.R. Marche per avere contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attvità Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato “Juniores-Under 18” nella stagione sportiva 2007/2008; • A.S.D. SCHIETI, A.S.D. S. CECILIA, POLISPORTIVA PIEVE DI CAGNA, U.S. MERCATELLESE, A.S.D. VISSO, U.S. MONTE SAN PIETRANGELI, A.S.D. FRANCAVILLA, POLISPORTIVA OFFAGNA: per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per le violazioni ascritte ai propri Presidenti. Con nota del 29 dicembre 2008 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 2 febbraio 2009, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Nei termini di rito, la S.S. Schieti presentava una memoria difensiva, con la quale chiedeva il proscioglimento, deducendo obiettive difficoltà organizzative per carenza di strutture sportive e presenza di ragazzi. Asseriva di svolgere comunque l’attività giovanile in piena collaborazione con la società Avis Valfoglia di Cà Gallo di Montecalvo in Foglia e con l’Urbino Calcio di Urbino. In data 28 gennaio 2009 veniva deposita alla Segreteria del C.R.M. una comunicazione del Comune di Offagna inerente l’oggetto dell’odierno procedimento. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e, per le parti deferite, i sigg.: Banchetti Fabio, in proprio e quale legale rappresentante della Polisportiva Offagna; Cintio Marcello, in proprio e quale legale rappresentante dell’U.S. Monte San Pietrangeli; Agostini Guido, in proprio e quale legale rappresentante dell’ASD S. Cecilia. All’inizio del dibattimento, i deferiti presenti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, pervenendo all’accordo come da verbale di udienza. La Commissione, ritenute non sufficientemente afflittive e, quindi, non congrue le sanzioni indicate, deliberava di non accogliere dette istanze, disponendo la prosecuzione del procedimento. Il rappresentante della Procura Federale dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha concluso con richiesta di condanna come da verbale di udienza. Invitate a concludere, le parti deferite, intervenute in dibattimento, contestando gli addebiti e le conclusioni della Procura Federale, concludevano come in atti, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito, in particolare: - Banchetti Fabio, in proprio e quale legale rappresentante della Polisportiva Offagna, facendo propria la comunicazione del Comune di Offagna, deduceva di non avere potuto adempiere all’obbligo per carenza di impianti sportivi; - Cintio Marcello, in proprio e quale legale rappresentante dell’U.S. Monte San Pietrangeli, asseriva di non avere potuto adempiere all’obbligo per carenza di ragazzi e di aver partecipato al Campionato Allievi in collaborazione con l’Olimpia Monte San Pietrangeli; - Agostini Guido, in proprio e quale legale rappresentante dell’A.S.D. S. Cecilia, asseriva di avere svolto l’attività giovanile obbligatoria in collaborazione fattiva con l’A.S.D. di puro settore Giovane Urbania. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE - letti gli atti del procedimento; - ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite intervenute in dibattimento; - rilevato che, in base alle disposizioni contenute nel Com. Uff. n. 1 del 1 luglio 2007 della F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti e nel Com. Uff. n. 1 del 5 luglio 2007 del Comitato Regionale Marche, emanati in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lett. c) delle NOIF e degli artt. 23 e 32, comma 1, del Regolamento della L.N.D., alle società di Prima Categoria è fatto obbligo di svolgere attività giovanile con una propria squadra ai Campionati indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, nonché all’attività giovanile della Lega; - ritenute irrilevanti le giustificazioni e le argomentazioni addotte dall’U.S. Monte San Pietrangeli e dalla Polisportiva Offagna; - ritenuta quindi sussistente la violazione ascritta alle società deferite Polisportiva Pieve di Cagna, U.S. Mercatellese, A.S.D. Visso, A.S.D. Francavilla, U.S. Monte San Pietrangeli e Polisportiva Offagna; - rilevato che le società A.S.D. Schieti ed A.S.D. S. Cecilia hanno posto in essere forme collaborative con altre Società sportive; - ritenuto che l’omissione integra, per i Presidenti delle rispettive Società, gli estremi della violazione di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva, con riferimento all’art. 32, commi 1 e 7, del Regolamento della L.N.D.; - ritenuto di dover differenziare le sanzioni in considerazione di quanto sopra considerato. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina le seguenti sanzioni: • inibizione per giorni venti ciascuno ai sigg.: Gambini Maurizio e Agostini Guido; • inibizione per mesi uno ciascuno ai sigg.: Ceccarini Lorenzo, Tomei Alberto, Rosi Natale, Cintio Marcello, Svampa Adriano e Banchetti Fabio ; • ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna alle società: A.S.D. Schieti ed A.S.D. S. Cecilia; • ammenda di € 1.000,00 (mille/00) ciascuna alle società: Polisportiva Pieve di Cagna, U.S. Mercatellese, A.S.D. Visso, U.S. Monte San Pietrangeli, A.S.D. Francavilla e Polisportiva Offagna. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
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