COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 04/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ROSATELLI ANGELINO ED A.P.D. CALDAROLA – PASSERO SILVANO ED S.S. MATELICA – SABBATINI TONINO ED A.S.D. PASSATEMPESE – VITALI GIUSEPPE ED A.S.D. PETRITOLI.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 116 del 04/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ROSATELLI ANGELINO ED A.P.D. CALDAROLA – PASSERO SILVANO ED S.S. MATELICA – SABBATINI TONINO ED A.S.D. PASSATEMPESE – VITALI GIUSEPPE ED A.S.D. PETRITOLI.
Con provvedimento del 16 ottobre 2008 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
• ROSATELLI ANGELINO, Presidente dell’A.P.D. CALDAROLA; PASSERO SILVANO, Presidente della S.S. MATELICA; SABBATINI TONINO. Presidente dell’A.S.D. PASSATEMPESE; VITALI GIUSEPPE, Presidente dell’A.S.D. PETRITOLI: della violazione di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 32, comma 1 e 7, del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 della LND per come richiamate al capitolo A3 – lett. f) e A9 – punto 2 – lett. a), e del C.U. n. 1 del 5.7.2007, punto 3/b, lett. f) del C.R. Marche per avere contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato “Juniores” nella stagione sportiva 2007/2008;
A.P.D. CALDAROLA, S.S. MATELICA, A.S.D. PASSATEMPESE, A.S.D. PETRITOLI: per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per le violazioni ascritte ai propri Presidenti.
Con nota del 29 dicembre 2008 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 2 febbraio 2009, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e, per le parti deferite, i sigg.: Passero Silvano, in proprio e quale legale rappresentante della S.S. Matelica; Sabbatini Tonino, in proprio e quale legale rappresentante dell’A.S.D. Passatempese; Vitali Giuseppe, in proprio e quale legale rappresentante dell’A.S.D. Petritoli.
All’inizio del dibattimento, i deferiti presenti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, pervenendo all’accordo come da verbale di udienza.
La Commissione, ritenute non sufficientemente afflittive e, quindi, non congrue le sanzioni indicate, deliberava di non accogliere dette istanze, disponendo la prosecuzione del procedimento.
Il rappresentante della Procura Federale dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha concluso con richiesta di condanna come da verbale di udienza.
Invitate a concludere, le parti deferite, intervenute in dibattimento, contestando gli addebiti e le conclusioni della Procura Federale, concludevano come in atti, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito, in particolare:
- Passero Silvano, in proprio e quale legale rappresentante della S.S. Matelica, asseriva di non avere potuto svolgere l’attività giovanile obbligatoria per carenza di giovani in età, tenuto altresì conto della presenza di un’altra Società di calcio nello stesso Paese;
- Sabbatini Tonino, in proprio e quale legale rappresentante dell’A.S.D. Passatempese, deduceva di avere partecipato a tutti gli altri campionati giovanili e di non aver partecipato al quello Juniores per mancanza di ragazzi, paraltro in un Paese di pochi abitanti;
- Vitali Giuseppe, in proprio e quale legale rappresentante dell’A.S.D. Petritoli asseriva di avere assolto l’obbligo collaborando fattivamente con la società di puro settore Spes Val d’Aso.
Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.
LA COMMISSIONE
- letti gli atti del procedimento;
- ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite intervenute in dibattimento;
- rilevato che, in base alle disposizioni contenute nel Com. Uff. n. 1 del 1 luglio 2007 della F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti e nel Com. Uff. n. 1 del 5 luglio 2007 del Comitato Regionale Marche, emanati in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lett. c) delle NOIF e degli artt. 23 e 32, comma 1, del Regolamento della L.N.D., alle società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores regionale o provinciale;
- disattese le giustificazioni e le argomentazioni addotte dalla S.S. Matelica e dell’A.S.D. Passatempese;
- ritenuta quindi sussistente la violazione ascritta alle società deferite A.P.D. Caldarola, S.S. Matelica ed A.S.D. Passatempese;
- rilevato che l’A.S.D. Petritoli ha posto in essere forme collaborative fattive con altra Società sportiva;
- ritenuto che l’omissione integra, per i Presidenti delle rispettive Società, gli estremi della violazione di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva, con riferimento all’art. 32, commi 1 e 7, del Regolamento della L.N.D.;
- ritenuto di dover differenziare le sanzioni in considerazione di quanto sopra considerato.
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina le seguenti sanzioni:
• inibizione per giorni quaranta al sig. Vitali Giuseppe;
• inibizione per mesi due ciascuno ai sigg.: Rosatelli Angelino, Passero Silvano e Sabbatini Tonino;
• ammenda di € 2.050,00 (duemilacinquanta/00) all’A.S.D. Petritoli;
• ammenda di € 4.100,00 (quattomilacento/00) ciascuna alle società: A.P.D. Caldarola, S.S. Matelica ed A.S.D. Passatempese.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 04/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ROSATELLI ANGELINO ED A.P.D. CALDAROLA – PASSERO SILVANO ED S.S. MATELICA – SABBATINI TONINO ED A.S.D. PASSATEMPESE – VITALI GIUSEPPE ED A.S.D. PETRITOLI."