COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. DORICA TORRETTE avverso sanzioni merito gara Acli Villa Musone – Dorica Torrette, del 24.1.2009 – Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile, girone “A” – Com. Uff. n. 112 del 28.1.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. DORICA TORRETTE avverso sanzioni merito gara Acli Villa Musone – Dorica Torrette, del 24.1.2009 – Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile, girone “A” – Com. Uff. n. 112 del 28.1.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Paolini Gianfranco, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 1° aprile 2009 per il comportamento offensivo, intimidatorio e minaccioso da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Dorica Torrette, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una riduzione della sanzione impugnata. Nonostante rituale convocazione, nessuno compariva all’odierna riunione per la reclamante. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Paolini, dopo essere stato allontanato, gli si avvicinò, urlando insulti e minacce nei suoi confronti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Paolini vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’U.S. Dorica Torrette, per l’effetto riducendo la squalifica del sig. Paolini Gianfranco al 28 febbraio 2009. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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