COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO avverso sanzioni merito gara Audax 1970 S. Angelo – Torrette, del 24.11.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 35 del 28.1.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO avverso sanzioni merito gara Audax 1970 S. Angelo – Torrette, del 24.11.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 35 del 28.1.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Mori Mirco, asseritamene tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Il medesimo Giudicante comminava alla S.S. Audax 1970 S. Angelo la sanzione dell’ammenda di € 50,00 ed al sig. Perini Alberto la squalifica fino al 4 febbraio 2009. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo la S.S. Audax 1970 S. Angelo, negando ogni addebito a carico del proprio calciatore e chiedendo, pertanto, la riduzione della squalifica inflittagli. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha espressamente escluso nella condotta posta in essere dal Mori qualsivoglia intento o contenuto di violenza. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nelle parti inerenti la squalifica dell’allenatore Perini Alberto e dell’ammenda comminata alla Società in quanto sanzioni inferiori al minimo e, quindi, non impugnabili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, rispettivamente lett. b) e d) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del calciatore Mori vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore contenuto. P. Q. M. sul reclamo come sopra proposto dalla S. S. Audax 1970 S. Angelo, così decide: - lo dichiara inammissibile per le parti inerenti la squalifica dell’allenatore Perini Alberto e l’ammenda comminata alla Società; - lo accoglie nella parte riguardante la sanzione inflitta al calciatore Mori Mirco, per l’effetto riducendogli la squalifica a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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