COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.C. ALTIDONA CALCIO avverso sanzioni merito gara Casp Calcio – Altidona, del 24.1.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 112 del 28.1.2009.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.C. ALTIDONA CALCIO avverso sanzioni merito gara Casp Calcio – Altidona, del 24.1.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 112 del 28.1.2009.
Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava ai calciatori Acquaroli Cristiano ed Illuminati Davide, asseritamente tesserati entrambi per la reclamante, la sanzione della squalifica ciascuno per otto gare effettive per il comportamento dagli stessi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.C. Altidona Calcio, negando ogni addebito a carico dei propri tesserati e chiedendo, anche avanti questa Commissione, un congrua riduzione della squalifiche loro inflitte.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che:
- il calciatore Acquaroli, a fine gara, protestando unitamente ad altri suoi compagni di squadra, lo insultò, senza tuttavia mai toccarlo;
- il giocatore Illuminati, che si trovava nei pressi del cancello di ingresso al campo dagli spogliatoi perché sostituito, rientrò sul terreno di gioco per protestare nei suoi confronti, prendendolo per la maglietta e per un braccio.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del calciatore Illuminati si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriori e diversi contenuti o intenti;
• ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Acquaroli rientri nella fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e, quindi, vada punita con il minimo edittale;
• ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione delle sanzioni impugnate.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.C. Altidona Calcio, per l’effetto riducendo a due giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Acquaroli Cristiano ed a quattro giornate di gara quella del calciatore Illuminati Davide.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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