COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CALCIO PORTO S. ELPIDIO MP avverso sanzioni merito gara Porto S. Elpidio – Urbisalviense, del 31.1.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 116 del 4.2.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CALCIO PORTO S. ELPIDIO MP avverso sanzioni merito gara Porto S. Elpidio – Urbisalviense, del 31.1.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 116 del 4.2.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Marconi Matteo, asseritamene tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Calcio Porto S. Elpidio, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi avrebbe appoggiato la sua mano sul braccio dell’arbitro al solo fine di attirarne l’attenzione. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha espressamente escluso nella condotta posta in essere dal Marconi qualsivoglia intento o contenuto di violenza. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’arbitro, reputa che il proposto gravame possa essere accolto. Le dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dal Marconi, riconducendo la stessa nell’ambito di una smodata protesta, priva di contenuti o intenti di violenza. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Porto S. Elpidio MP, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Marconi Matteo a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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