COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CALCIO PORTO SANT’ELPIDIO MP avverso sanzioni merito gara Porto Sant’Elpidio MP – Spes Valdaso, del 25.1.2009 – Campionato Regionale Giovanissimi, girone “C” – Com. Uff. n. 112 del 28.1.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CALCIO PORTO SANT’ELPIDIO MP avverso sanzioni merito gara Porto Sant’Elpidio MP – Spes Valdaso, del 25.1.2009 – Campionato Regionale Giovanissimi, girone “C” - Com. Uff. n. 112 del 28.1.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Marino Michael, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive “per aver colpito con schiaffi e pugni un giocatore della squadra avversaria”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Calcio Porto Sant’Elpidio MP, chiedendo una congrua riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato. A sostegno di tale richiesta la reclamante adduceva che il proprio calciatore in realtà reagì colpendo l’avversario che lo aveva prima percosso con un violento pugno al volto, peraltro non visto dall’arbitro. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore Marino. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non meriti accoglimento. La commisurazione della sanzione da infliggere al calciatore dell’A.S.D. Calcio Porto Sant’Elpidio MP è stata infatti correttamente e congruamente effettuata dal Giudice Sportivo, sulla base delle risultanze degli atti ufficiali di gara, che costituiscono fonte privilegiata di prova. Né il fatto che il Marino non avesse in passato subito altre sanzioni per condotta violenta appare circostanza idonea ad attenuare il rigore della sanzione che deve discendere dalla commissione di un fatto denotato da particolare gravità quale quello commesso dal calciatore in questione, la cui condotta particolarmente violenta è stata correttamente e congruamente sanzionata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Porto Sant’Elpidio MP ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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