COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. MAROTTA A.S.D. avverso sanzioni merito gara Montemarciano – Marotta Calcio, del 24.1.2009 – Campionato Regionale di seconda Categoria, girone “C” - Com. Uff. n. 112 del 28.1.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Gabbianelli Luca, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino all’8 aprile 2009 per il comportamento dallo stesso tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Marotta A.S.D., chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a dare una spinta all’ufficiale di gara, il quale cadeva a terra per il terreno reso scivoloso dalla pioggia, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Gabbianelli. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che, mentre stava discutendo con alcuni giocatori, il Gabbianelli gli giunse alle spalle correndo e gli diede con forza una spinta alla schiena, facendolo cadere a terra a faccia avanti. Il gesto, certamente intenzionale, per il contraccolpo, gli procurò dolore persistente per un paio di giorni. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che le modalità della condotta ascritta al Gabbianelli, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, non consentono dubbi circa la volontarietà del gesto; • ritenuto che la gravità della condotta posta in essere dal tesserato sanzionato nei confronti del direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Marotta A.S.D. ed ordina incamerarsi al relativa tassa.
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