COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.C. SPES VALDASO 1993 A.S.D. avverso sanzioni merito gara Porto S. Elpidio – Spes Valdaso, del 25.1.2009 – Campionato Regionale Giovanissimi, girone “C” – Com. Uff. n. 113 del 30.1.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.C. SPES VALDASO 1993 A.S.D. avverso sanzioni merito gara Porto S. Elpidio – Spes Valdaso, del 25.1.2009 – Campionato Regionale Giovanissimi, girone “C” - Com. Uff. n. 113 del 30.1.2009. Con atto 5 febbraio 2009 la S.C. Spes Valdaso 1993 A.S.D. proponeva reclamo avanti questa Commissione avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche pubblicata sul Com. Uff. in epigrafe, relativa alla sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2010 inflitta al sig. Del Medico Fabrizio, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra. Nelle more del presente procedimento, lo stesso Giudice Sportivo, con errata corrige pubblicata in data 11 febbraio 2009 sul Com. Uff. n. 120, comminava al sig. Del Medico Fabrizio la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2009. Con nota 15 febbraio 2009, la medesima Società faceva pervenire a questo Collegio dichiarazione di rinunzia al gravame. La Commissione ritiene di disporre la restituzione della tassa, atteso che, seppure non vi sia stato accoglimento del reclamo, il venir meno dell’interesse è conseguito ad una errata corrige dell’Organo di giustizia sportiva, cosa questa che può essere ritenuta determinante in ordine ad una valutazione complessiva della posizione della reclamante. P.Q.M. dichiara il reclamo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e dispone restituirsi la relativa tassa.
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