COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MAIOLATI F.C. avverso sanzioni merito gara Maiolati – Angeli, del 24.1.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 35 del 28.1.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 127 del 18/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. MAIOLATI F.C. avverso sanzioni merito gara Maiolati – Angeli, del 24.1.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 35 del 28.1.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava le sanzioni dell’ammenda di € 200,00 e di € 100,00 all’A.S.D. Maiolati F.C. per il comportamento, nel corso della gara, dei propri sostenitori.
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Maiolati F.C., ammettendo, anche avanti questa Commissione, le responsabilità dei propri sostenitori in ordine al comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, ma negando ogni addebito in merito ai contestati atteggiamenti razzisti nei confronti di un giocatore avversario.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che le urla dei sostenitori locali non erano riferite ad uno specifico calciatore e che, peraltro, nessuno dei giocatori della squadra ospite aveva evidenti tratti somatici di altra etnia.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame possa essere accolto solo in parte.
Risulta infatti provata, del resto non contestata, la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante relativamente agli insulti rivolti all’indirizzo dell’arbitro durante l’incontro.
Deve viceversa escludersi, sulla base delle dichiarazioni rese dall’arbitro avanti questa Commissione, ogni violazione da parte degli stessi sostenitori della normativa che disciplina la responsabilità delle società per comportamenti discriminatori.
P.Q.M.
la Commissione, sul gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Maiolati F.C., così decide:
- lo accoglie nella parte inerente la sanzione dell’ammenda di € 200,00, per l’effetto annullandola;
- lo respinge nel resto.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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