COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 27/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO avverso sanzioni merito gara Polisportiva Colbuccaro – S. Claudio, del 7.2.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 120.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 27/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO avverso sanzioni merito gara Polisportiva Colbuccaro – S. Claudio, del 7.2.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 120. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - ai calciatori Vellante Valerio ed Eleonori Marco, entrambi asseritamente tesserati per la reclamante, la squalifica rispettivamente per quattro gare effettive e fino al 31 dicembre 2011, per il comportamento dagli stessi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro; - al sig. Pieroni Flavio, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2009 per la condotta da questi posta in essere, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’ufficiale di gara; - alla Società l’ammenda di € 300,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Colbuccaro, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riforma dell’ammenda, l’annullamento della squalifica del calciatore Eleonori Marco, la riduzione di quella comminata al giocatore Vellante Valerio e la riduzione dell’inibizione del dirigente Pieroni Flavio. Deduceva la reclamante: - che al termine dell’incontro alcuni propri tesserati si avvicinarono all’arbitro per chiedere spiegazioni, senza tuttavia creare alcuna situazione di violenza o di pericolo; - che il calciatore Eleonori sarebbe totalmente estraneo ai fatti ascrittigli in quanto non presente, trovandosi già dentro gli spogliatoi; - che al rientro negli spogliatoi, l’arbitro potrebbe essere stato colpito da qualche giocatore, ma accidentalmente e senza violenza; - che il Vellante offese il direttore di gara senza tuttavia calciare la porta degli spogliatoi; - che il Pieroni, avvicinatosi al direttore di gara per chiedergli chiarimenti e ricevendo una risposta sgradevole, lo offese; - che lo sparuto pubblico presente ingiuriò l’arbitro, senza tuttavia tentare di scavalcare la rete di recinzione né rompere il cancello di ingresso e senza colpire il cofano della sua autovettura. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, a fine gara, molti giocatori del Colbuccaro lo attesero all’ingresso del suo spogliatoio. Giuntovi davanti, il Pieroni, che era stato allontanato durante la gara per frasi irriguardose proferite nei suoi confronti e per essere entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione, lo afferrò per un braccio e, spingendolo alla schiena, lo fece entrare augurandosi che non ne fosse più uscito. Nello stesso momento venne colpito dal calciatore Eleonori, riconosciuto con assoluta certezza, con un violento calcio da dietro, attingendolo ai genitali. Lo stesso tesserato, dopo il gesto, gli rivolse anche degli insulti. Riferiva altresì che il Vellante con un forte calcio spalancò la porta del suo spogliatoio, mentre si stava cambiando, facendolo così trovare completamente nudo davanti ad una cinquantina di persone che si trovavano all’esterno, proferendo anche degli insulti nei suoi confronti. Allorché stava per ripartire, il medesimo tesserato, avvicinatosi alla sua autovettura, gli rivolse pesanti minacce, sia pur sottovoce per non farsi sentire dai C.C. presenti. Precisava infine che i sostenitori locali, in tutti una cinquantina circa, durante la gara, arrampicandosi anche sulla rete di recinzione, lo insultarono e lo minacciarono reiteratamente. Quando stava per lasciare l’impianto sportivo, alcuni di questi colpirono il cofano della sua autovettura, senza tuttavia arrecare danni. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • sentiti la reclamante e l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti; • ritenute infondate le tesi difensive della Società in merito al presunto errore di persona in cui sarebbe incorso il direttore di gara, vanificate dalle dichiarazioni da questi rese in corso di giudizio e nella espletata ricognizione fotografica; • ritenuta provata la responsabilità dei sostenitori dell’odierna reclamante e dei tesserati sanzionati in ordine alle violazioni specificamente loro ascritte, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; • considerato che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e, comunque, che nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e minacciosi o, addirittura, violenti; • ritenuto, in particolare, che colpire l’arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo, che deve, pertanto, essere valutato con adeguata severità; • visto l’art. 4, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva; • ritenute, in conclusione, le valutazioni del primo Giudice non suscettibili di modifica nel senso auspicato dalla reclamante, anche per quanto attiene l’entità delle sanzioni impugnate. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Colbuccaro ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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