COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ADVERSO CALCIO A 5 avverso decisioni merito gara San Crispino – Adverso Calcio, del 14.2.2009 – Campionato Regionale ci Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” – Com. Uff. n. 127 del 18.2.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ADVERSO CALCIO A 5 avverso decisioni merito gara San Crispino – Adverso Calcio, del 14.2.2009 – Campionato Regionale ci Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” - Com. Uff. n. 127 del 18.2.2009. Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche comminava al calciatore Traini Fabio, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “espulso per grave fallo di gioco su un avversario, dopo l’espulsione rivolgeva frasi ingiuriose agli avversari”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Adverso Calcio a 5, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato in merito alle contestate frasi ingiuriose mai proferite nei confronti degli avversari e chiedendo, pertanto, la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Traini, espulso per un fallo da tergo su un calciatore avversario, prima di uscire dal terreno di gioco rivolse reiterate espressioni offensive nei confronti dei giocatori avversari. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame non sia meritevole di accoglimento. Premesso che risulta in modo evidente, dal rapporto versato in atti e dalle dichiarazioni dell’arbitro, come il Traini sia stato punito, durante il gioco, con l’espulsione per condotta violenta ai danni di un avversario e che, dopo la notifica del provvedimento, lo stesso calciatore della società reclamante, trattenendosi sul terreno di gioco per poco meno di un minuto, abbia rivolto parole ingiuriose nei confronti dei giocatori avversari. Ritenuto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare corretta, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 19 del Cgs. Stimato, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, che non sussistono nella specie elementi utili al fine di ritenere la presenza di circostanze attenuanti nella condotta del calciatore in questione. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Adverso Calcio a 5 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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