COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. FUTBOL PESARO 1898 avverso sanzioni merito gara Futbol Pesaro – Marchionni, del 15.2.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 124 del 17.2.2009.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 137 del 04/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. FUTBOL PESARO 1898 avverso sanzioni merito gara Futbol Pesaro – Marchionni, del 15.2.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” - Com. Uff. n. 124 del 17.2.2009.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Uguccioni Matteo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti di un calciatore avversario.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Futbol Pesaro 1898, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, colpito con uno schiaffo in pieno viso da un giocatore avversario, si sarebbe limitato a reagire con un calcio, senza tuttavia riuscire nell’intento e colpendo il proprio compagno di squadra che lo tratteneva, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili all’Uguccioni.
Sentito a chiarimenti, l’assistente arbitrale n. 2 ha precisato che il calciatore Uguccioni, al termine dell’incontro, colpì con un calcio - portato con la suola della scarpa dall’alto verso il basso - un giocatore avversario, attingendolo ad una gamba.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’assistente arbitrale;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto il calciatore Uguccioni responsabile della violazione ascrittagli;
• ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
• ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Futbol Pesaro 1898, per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore Uguccioni Matteo a tre giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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