COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SBT F.C. avverso decisioni merito gara Tribalcio Picena – SBT F.C., del 6.2.2009 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “L” – Com. Uff. n. 48 del 18.2.2009 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SBT F.C. avverso decisioni merito gara Tribalcio Picena – SBT F.C., del 6.2.2009 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “L” - Com. Uff. n. 48 del 18.2.2009 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, decidendo sul reclamo proposto dall’A.S.D. SBT F.C. avverso la regolarità della gara emarginata, ne ha dichiarato l’inammissibilità in quanto non preceduto dal preannuncio. Avverso tale delibera ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. SBT F.C. deducendo la sostanziale irrilevanza del termine di preannuncio del reclamo e chiedendo, pertanto, la decisione favorevole nel merito. LA COMMISSIONE - letto il reclamo; - ritenuta insussistente l’inammissibilità dichiarata dall’Organo di primo grado, in quanto il gravame, vertente in materia di posizione irregolare di calciatori, ai sensi e per gli effetti del novellato art. 46, 1° comma, del Codice di giustizia sportiva, non doveva essere preceduto da preannuncio alcuno; - visto l’art. 36, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. SBT F.C., annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno per l’esame del merito, se non inammissibile per altra causa. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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