COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ROSORA ANGELI avverso sanzioni merito gara Rosora Angeli – Spes Jesi, del 14.2.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 38 del 18.2.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 137 del 04/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. ROSORA ANGELI avverso sanzioni merito gara Rosora Angeli – Spes Jesi, del 14.2.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 38 del 18.2.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona.
Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica fino al 18 marzo 2009 del proprio allenatore Morici Guanito e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Rosora Angeli ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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