COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SASSI FAUSTO E DELL’A.S.C. MOSAICO A.S.D.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SASSI FAUSTO E DELL’A.S.C. MOSAICO A.S.D. Con provvedimento del 20 gennaio 2009 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • Sassi Fausto della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle NOIF ed all’art. 8, comma 1, del Cgs per aver richiesto il tesseramento del calciatore Vallejos Vallejos Juan Antenor, allegando una dichiarazione mendace in cui si attestava che il suddetto calciatore non era stato mai tesserato all’estero, mentre viceversa lo stesso era stato tesserato, nella stagione sportiva 2005/2006, con la squadra del C.D. Rabiosa affiliata alla Federazione Spagnola di Calcio; • A.S.C. Mosaico A.S.D. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1, del Cgs, in conseguenza della violazione ascrivibile al proprio Presidente. Con nota del 12 febbraio 2009 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 17,30 del giorno 16 marzo 2009 con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. ed il sig. Sassi Fausto, in proprio e quale Legale Rappresentante dell’A.S.C. Mosaico A.S.D.. All’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato la seguente ORDINANZA “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, premesso • che, con atto del 20 gennaio 2009, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione: 1) Sassi Fausto; 2) A.S.C. Mosaico A.S.D., per rispondere: • Sassi Fausto della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle NOIF ed all’art. 8, comma 1, del Cgs per aver richiesto il tesseramento del calciatore Vallejos Vallejos Juan Antenor, allegando una dichiarazione mendace in cui si attestava che il suddetto calciatore non era stato mai tesserato all’estero, mentre viceversa lo stesso era stato tesserato, nella stagione sportiva 2005/2006, con la squadra del C.D. Rabiosa affiliata alla Federazione Spagnola di Calcio; • A.S.C. Mosaico A.S.D. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1, del Cgs, in conseguenza della violazione ascrivibile al proprio Presidente. • che, all’inizio del dibattimento, i deferiti presenti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs; • che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; - che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - Sassi Fausto: sanzione base 6 mesi di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi 4; - A.S.C. Mosaico A.S.D.: sanzione base € 300,00, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 200,00 (duecento/00); dispone l’applicazione delle seguente sanzioni: - Sassi Fausto: mesi quattro di inibizione; - A.S.C. Mosaico A.S.D.: ammenda di € 200,00 (duecento/00)”. Dopo aver dato lettura dell’ordinanza, la Commissione ha dichiarato chiuso il procedimento. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito di cui all’art. 35, comma 4.1, del Codice di giustizia sportiva.
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