COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GUIDI ALDO, MORGANTI SAMUELE, MANFREDI PAOLO ED A.C. MONTE PORZIO.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GUIDI ALDO, MORGANTI SAMUELE, MANFREDI PAOLO ED A.C. MONTE PORZIO. Con provvedimento del 18 dicembre 2008 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - i calciatori Guidi Aldo e Morganti Samuele della violazione del dovere di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva per aver disputato, nella stagione sportiva 2007/2008, n. ventuno gare il primo e n. ventidue il secondo nelle file dell’A.C. Monte Porzio, senza averne titolo, perché non ancora tesserati per tale Società; - il sig. Manfredi Paolo, in qualità di dirigente accompagnatore dell’A.C. Monte Porzio, della violazione del dovere di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva per avere sottoscritto n. ventiquattro distinte di gara, in cui veniva dichiarato che i giocatori Guidi (per 21 gare) e Morganti (per 22 gare) erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado i calciatori non ne avessero titolo; - la Società per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del Cgs, in relazione alle violazioni per le condotte ascritte al proprio dirigente ed ai giocatori. Con nota del 26 febbraio 2008 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 18,00 del giorno 16 marzo 2009, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e per le parti deferite: il dirigente Manfredi Paolo in proprio e quale rappresentante per delega dell’A.C. Monte Porzio. Il rappresentante della Procura Federale della FI.G.C., dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, rinunciando altresì alla parte del deferimento inerente la gara Mombaroccio – Monteporzio dell’8 marzo 2008, in quanto già giudicata dalla Commissione, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanne come da verbale di udienza. Il sig. Manfredi invocava per la Società l’applicazione di una sanzione minima, mentre per la sua posizione proponeva istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulla quale esprimeva il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tale istanza, la Commissione ha adottato, dandone lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, - visto l’atto del 18 dicembre 2008 con il quale il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione, tra gli altri, il signor Manfredi Paolo per rispondere della violazione del dovere di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva, per avere, in qualità di Dirigente accompagnatore dell’A.C. Monte Porzio, sottoscritto n. ventiquattro distinte di gara, in cui veniva dichiarato che i giocatori Guidi (per 21 gare) e Morganti (per 22 gare) erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado i calciatori non ne avessero titolo; - rilevato che, prima del termine della fase dibattimentale, il dirigente deferito ha proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs (pena base dell’inibizione per mesi sei ridotta a mesi quattro); - considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua, P.Q.M. dispone l’applicazione dell’inibizione per mesi quattro nei confronti del signor Manfredi Paolo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Dispone procedersi oltre nei confronti dei calciatori Guidi Aldo e Morganti Samuele e dell’A.C. Monte Porzio.” Dopo la lettura dell’ordinanza, sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e della Società deferita; • ritenute integrate le fattispecie di responsabilità dei calciatori e dei dirigenti, previste dalle norme Federali, per l’indebito utilizzo dei ridetti giocatori nelle gare di cui al deferimento, che pertanto deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente, con esclusione della gara Mombaroccio – Monteporzio dell’8 marzo 2008, in quanto già giudicata da questa Commissione; • considerato che i deferiti, avendo avuto conoscenza delle norme regolatrici del tesseramento degli svincolati e della posizione dei giocatori coinvolti attraverso la pubblicazione dell’elenco dei calciatori svincolati - in cui Guidi Aldo è inserito al nr. 3036 e Morganti Samuele al nr. 4055 - portato a conoscenza di tutte le Società da parte del Comitato Regionale Marche con il Comunicato Ufficiale n. 7 del 2 agosto 2007, non possono invocare a propria discolpa una situazione psicologica di buona fede; • rilevato che secondo la normativa Federale vigente i calciatori svincolati, anche ex art. 32 bis delle NOIF, che intendono continuare a svolgere attività sportiva nell’ambito della stessa Società dalla quale hanno ottenuto lo svincolo o di altra, devono annualmente sottoscrivere una nuova richiesta di “aggiornamento di posizione di tesseramento” e che, nel caso che ci occupa, il mancato svolgimento di tale formalità da parte dell’A.C. Monte Porzio ha determinato l’irregolarità della posizione dei calciatori Guidi Aldo e Morganti Samuele, che federalmente risultavano svincolati al termine della stagione sportiva 2006/2007; • ritenuta quindi provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti in ordine ai fatti loro contestati - con la ridetta esclusione - in quanto la condotta dei tesserati in oggetto costituisce violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto che a tale declaratorie consegue la responsabilità oggettiva della Società di loro appartenenza; • considerato che per la violazione del richiamato art. 1, comma 1, del C.g.s. non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero per entità e che pertanto il punto di riferimento normativo è necessariamente costituito per le società dall’art. 18 del C.g.s e per i tesserati dall’art. 19 del C.g.s.; • ritenuto di dover applicare alla Società la sanzione dell’ammenda e della penalizzazione di punti in classifica di cui al citato art. 18 C.g.s., stante l’indubbia eccezionale rilevanza dell’accaduto, tenuto conto delle gare coinvolte e delle conseguenze sull’intero andamento del Campionato, ma tenuto conto altresì della non particolare gravità dell’elemento soggettivo che sembra emergere dai comportamenti dei deferiti e che le violazioni risalgono alla stagione sportiva scorsa; • visti gli artt. 1, 4, 10, 17, 18 e 19 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina le seguenti sanzioni: a) squalifica per mesi quattro al calciatore Guidi Aldo; b) squalifica per mesi quattro al calciatore Morganti Samuele; c) penalizzazione di dieci punti nella classifica del Campionato di competenza nella stagione sportiva in corso 2008/2009 e l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) all’A.C. Monte Porzio. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito di cui all’art. 35, comma 4.1, del Codice di giustizia sportiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it