COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 157 del 08/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA FORCESE avverso sanzioni merito gara River – Forcese, del 21.3.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N” – Com. Uff. n. 57 del 25.3.2009 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 157 del 08/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO POLISPORTIVA FORCESE avverso sanzioni merito gara River – Forcese, del 21.3.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N” - Com. Uff. n. 57 del 25.3.2009 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Tilli Ernesto, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2009 per il comportamento da questi tenuto nei confronti di un avversario e dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestivo reclamo la Polisportiva Forcese, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, un’equa riduzione della sanzione inflitta.
A dire della reclamante, il Tilli si sarebbe limitato a dare una spinta al giocatore avversario, dal quale dapprima aveva subito un fallo e poi, dopo la spinta, un pugno. Nella concitazione del momento, il ridetto calciatore avrebbe colpito il fischietto dell’arbitro facendoglielo cadere a terra, ma senza alcun intento o contenuto violento.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il calciatore Tilli, espulso al 48° minuto del secondo tempo per avere messo una mano sul volto dell’avversario che lo aveva colpito, alla notifica del provvedimento lo colpì con uno schiaffo alla guancia, facendogli cadere a terra il fischietto, continuando a minacciarlo.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata la responsabilità del Tilli in ordine alle violazioni ascrittegli con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara nell’espletata istruttoria;
• ritenuto che colpire l’arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità e che la non gravità delle conseguenze fisiche riportate non è elemento idoneo a cambiare il predetto giudizio;
• ritenuto pertanto che la gravità della condotta posta in essere dal Tilli nei confronti del direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata.
P. Q. M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Forcese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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