COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 157 del 08/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. MARASCHIONI ALFREDO avverso sanzioni merito gara Passatempese – Sirolo Numana, del 22.3.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 151 del 25.3.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 157 del 08/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. MARASCHIONI ALFREDO avverso sanzioni merito gara Passatempese – Sirolo Numana, del 22.3.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” - Com. Uff. n. 151 del 25.3.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Maraschioni Alfredo, asseritamene dirigente dell’A.S.D. Sirolo Numana Calcio, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2009 per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestivo reclamo in proprio il dirigente Maraschioni, contestando la veridicità del referto arbitrale e deducendo: - di avere protestato nei confronti dell’arbitro in maniera esagitata; - di non avergli messo le mani addosso nè di averlo preso per un braccio; - di essersi allontanato da solo, senza essere accompagnato da nessuno. Il medesimo reclamante concludeva chiedendo una forte riduzione della sanzione comminatagli dal primo Giudice. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ulteriormente confermato il comportamento contestato al Maraschioni, precisando che la presa fu abbastanza forte, tanto da procurargli momentaneo dolore e che nel frattempo lo offendeva. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che dall’esame degli atti ufficiali e delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate, risulta provata la responsabilità del Maraschioni in ordine ai fatti ascrittigli; • ritenuto che la condotta tenuta dal dirigente nei confronti dell’arbitro sia da stigmatizzare oggettivamente, in modo non equivoco e da definire grave; • ritenuto tuttavia, ai fini disciplinari che qui interessano, avuto riguardo all’aspetto soggettivo del comportamento posto in essere dal reclamante, che lo stesso abbia agito mosso da una momentanea perdita di controllo e realizzato in un unico contesto; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal sig. Maraschioni Alfredo, per l’effetto riducendogli la sanzione dell’inibizione al 31 luglio 2009. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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