COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 157 del 08/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI LUCA BARTOCCETTI, ALDO MORICO ED U.S. VIGOR SENIGALLIA A.S.D.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 157 del 08/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI LUCA BARTOCCETTI, ALDO MORICO ED U.S. VIGOR SENIGALLIA A.S.D. Con provvedimento dell’11 febbraio 2009, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - il calciatore Luca Bartoccetti della violazione del dovere di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione agli artt. 7 e 16 dello Statuto federale e 32bis N.O.I.F., per aver disputato, nella stagione sportiva 2007/2008, n. ventitre gare nelle fila dell’U.S. Vigor Senigallia A.S.D., senza averne titolo, perché non tesserato per tale Società; - il sig. Aldo Morico, in qualità di dirigente accompagnatore dell’U.S. Vigor Senigallia A.S.D., della violazione del dovere di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all’art. 61 N.O.I.F., per avere sottoscritto n. ventidue distinte di gara, in cui veniva dichiarato che il giocatore Bartoccetti era regolarmente tesserato e partecipava alle gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado il calciatore non ne avesse titolo; - la Società per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del Cgs, in relazione alle violazioni per le condotte ascritte al proprio dirigente ed al giocatore. Con nota del 16 marzo 2009 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 17,30 del giorno 6 aprile 2009, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie, istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione gli incolpati, con unico atto, hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale in via preliminare si eccepisce l’improcedibilità del deferimento, a) per violazione del principio del ne bis in idem, avendo la Procura Federale, in sede di indagini, dato luogo ad una illegittima duplicazione di procedimenti (quello sub n. 543 s.s. 2007/2008 e quello sub n. 38, fascicolo n. 56, s.s. 2008/2009) nonché la pendenza di altra indagine avente identità d’oggetto, radicata in epoca anteriore a quella del procedimento in esame; b) in subordine, per violazione dell’art. 32, comma 11, Cgs, atteso che l’infrazione disciplinare per cui si procede è stata denunciata nella stagione sportiva 2007/2008, in assenza di richiesta - e relativa autorizzazione - di proroga delle indagini alla Corte di Giustizia Federale. Nel merito, i deferiti hanno chiesto il riconoscimento, in loro favore, dell’esimente dell’errore scusabile, con conseguente proscioglimento dall’addebito contestato, ovvero, in subordine, la limitazione della sanzione all’ammenda per la Società e all’ammonizione per le persone fisiche, tenendo altresì conto, nella determinazione della pena, della circostanza che la violazione è stata commessa nella precedente stagione sportiva, con conseguente rilevante mitigazione della stessa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e le parti deferite: il calciatore Luca Bartoccetti, il sig. Aldo Morico ed il sig. Valentino Mandolini, presidente e legale rappresentante dell’U.S. Vigor Senigallia A.S.D., tutti assistiti dal medesimo legale di fiducia. Il rappresentante della Procura Federale della FI.G.C. ribadiva tutte le contestazioni mosse, replicava alle eccezioni preliminari e pregiudiziali degli incolpati chiedendone la declaratoria di infondatezza e concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanne come da verbale di udienza. Il presidente Mandolini ed il difensore dei deferiti, dopo aver ulteriormente illustrato i motivi di difesa, insistevano nelle richieste già formulate. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, letti gli atti del procedimento, ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite, ritiene quanto segue. Va preliminarmente esaminata, in quanto assorbente, l’eccezione sollevata dai deferiti di improcedibilità per mancata osservanza del termine di cui all’art. 32, comma 11, del Codice di giustizia sportiva. La formulata eccezione appare fondata e, quindi, meritevole di accoglimento. Infatti, l’esposto “avente ad oggetto il reclamo di diverse società di Eccellenza Regionale Marche 2007/2008, avverso la posizione irregolare, fra gli altri, del calciatore Luca Bartoccetti, utilizzato dalla società Vigor Senigallia, in occasione di diverse gare del Campionato Eccellenza stagione 2007/2008” è pervenuto alla Procura Federale, come risulta dagli atti allegati al deferimento, in data 28 aprile 2008 e quindi durante la stagione sportiva 2007/2008, mentre le indagini risultano essere state concluse in data 12 settembre 2008 con la relazione del collaboratore della Procura Federale, cioè durante la stagione sportiva successiva 2008/2009. Dispone l’art. 32, comma 11, Cgs che “le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale”. Nel caso di specie la violazione della norma in questione sussiste, in quanto: a) i fatti sono stati denunciati e la denuncia è pervenuta alla Procura Federale in data 28 aprile 2008, nel corso quindi della stagione sportiva 2007/2008; b) dalla ricezione di tale atto si ha, secondo l’insegnamento della Commissione Disciplinare Nazionale (decisione n. 266 pubblicata sul Com. Uff. n. 27/CDN del 17.10.2008), l’apertura dell’inchiesta della Procura Federale ed il decorso dei termini di cui all’art. 32, 11° comma, Cgs; c) le indagini - da ritenersi iniziate come detto in data 28.4.2008 - si sono concluse in stagione sportiva successiva (2008/2009) a quella di apertura dell’inchiesta (2007/2008); d) non risulta essere stata né richiesta nè concessa per il procedimento in esame la proroga prevista dalla richiamata disposizione. Pertanto la norma di cui all’art. 32, 11° comma, Cgs è stata violata con le relative conseguenze che, secondo l’insegnamento della C.D.N. (decisione n. 266/2008 citata) comportano la dichiarazione di improcedibilità del deferimento, come peraltro confermato, seppur indirettamente, dalla Corte di Giustizia Federale nel testo della decisione relativa al Com. Uff. N. 84/CGF – riunione del 19.12.2008, pubblicata sul Com. Uff. n. 162/CGF del 6 aprile 2009 - in cui ha statuito che le conseguenze di tale violazione si dovrebbero comunque sostanziare, con riferimento analogico alle disposizioni processuali penalistiche, nella dichiarazione di inutilizzabilità delle indagini compiute successivamente alla scadenza del termine e quindi, nel caso di specie, nella inutilizzabilità totale degli atti di indagine del deferimento in esame. Al riguardo non sembra superfluo ricordare che a norma dell’art. 38, 6° comma, del Codice di giustizia sportiva tutti i termini ivi previsti sono perentori, compreso, quindi, quello di cui all’art. 32, 11° comma, Cgs. Va, infine, messo in rilievo che l’interpretazione che della disposizione di cui all’art. 32, 11° comma, Cgs sembra dare la Procura Federale secondo la quale i termini decorrerebbero non dal momento della denuncia (come testualmente scritto nella disposizione), ma dal momento in cui la Procura stessa decide di dare corso alle indagini, comporterebbe il conferimento alla stessa Procura di un potere che il Legislatore Sportivo ha voluto, proprio con la disposizione in esame, disciplinare scandendone i tempi. Una tale interpretazione peraltro svuoterebbe, di fatto, l’istituto della proroga, che invece è previsto solo per singoli e documentati casi specifici ed anzi eccezionali, secondo il dettato della stessa Corte di giustizia federale, e potrebbe creare situazioni anomale, come quella paventata dai deferiti, in cui un’indagine sugli stessi fatti già iniziata e – a quel che sembra - non portata a compimento, potrebbe risorgere nella stagione sportiva successiva, dietro altra denuncia dello stesso fatto. Rimane assorbita ogni altra questione sollevata dai deferiti. P.Q.M. la Commissione dichiara improcedibile il deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale.
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