COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CARPEGNA avverso sanzioni merito gara Carpegna – Sestino, del 22.3.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 63 del 25.3.2009 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CARPEGNA avverso sanzioni merito gara Carpegna – Sestino, del 22.3.2009 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 63 del 25.3.2009 della Delegazione Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Salucci Gianluca, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2009 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestivo reclamo l’A.S.D. Carpegna chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe colpito il direttore di gara, ma, nella concitazione, lo avrebbe toccato con la spalla, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al calciatore Salucci. La medesima reclamante richiamava precedenti delibere di questa Commissione che hanno valutato analoghe fattispecie meritevoli di minor sanzione. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che il Salucci, dopo una sua decisione tecnica non condivisa, gli diede delle spinte con il petto e con le mani, ma senza intenti o contenuti di violenza. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto alla luce del reale comportamento posto in essere dal calciatore Salucci. L’arbitro, invero, nei chiarimenti forniti avanti questo Collegio, ha notevolmente ridimensionato i fatti in esame. La condotta del tesserato, dalla quale è stato espressamente escluso ogni intento o contenuto di violenza, deve essere ricompresa in sostanza – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo contegno irriguardoso – nel contesto del comportamento ingiurioso ed irriguardoso mantenuto dal giocatore nei confronti dell’arbitro. Accertata in tal modo l’effettiva portata della condotta del calciatore, è da ritenere fondata la doglianza relativa alla incongruità della sanzione e accoglibile la richiesta di riduzione della medesima. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Carpegna, per l’effetto riducendo a quattro giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Salucci Gianluca. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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